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La revisione di Motoveicoli e Ciclomotori

 

In data 16 Febbraio 2000 il Ministero dei Trasporti ha firmato il decreto che introduce la revisione periodica obbligatoria per motocicli e ciclomotori (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28/02/2000). Questa revisione, entrata in vigore il 1 Gennaio 2001, ha le stesse scadenze di quella degli autoveicoli (4 anni + 2). Un ulteriore aggiornamento si è avuto in data 29/09/2000, quando è stata firmata la circolare n. 7938/604 che recepisce il Decreto Presidenziale di definizione del tipo di omologazione che devono avere le attrezzature idonee ad eseguire le prove sui motoveicoli (in particolare banco prova freni e analizzatore gas di scarico specifici).  Il Dipartimento dei Trasporti Terresti (ex M.C.T.C.) ha precisato inoltre con la circolare U. di G. n. A32 del 15/12/2000 (che indicava anche il calendario revisioni moto per il 2001) che "nel corso del 2001 si eseguiranno sui veicoli citati tutte le prove destinate a garantire la sicurezza della circolazione, con l'ausilio del nuovo banco prova freni, nonché le prove fonometriche e fotometriche": non vengono quindi al momento verificati i gas di scarico, ma freni, rumorosità, impianto di illuminazione oltre allo stato generale del mezzo. Anche nel 2002 verranno effettuati solo questi controlli

Calendario

Nel 2002 (D.M. 14/11/01 pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23/11/01) sono stati sottoposti a revisione i mezzi immatricolati fino al 31/12/1993 (quelli immatricolati fino al 31/12/1982 dovevano già essere revisionati entro il 2001)
Nel 2003 sono stati revisionati tutti i mezzi immatricolati dal 1994 al 1999 e revisionati nel 2001; per effetto del D.M. 29/11/02 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 09/12/02 quindi la periodicità della revisione di ciclomotori e motoveicoli è definitivamente allineata a quella degli autoveicoli.
Nel 2007 perciò verranno revisionati tutti i veicoli immatricolati nel 2003 (entro il mese corrispondente al mese di rilascio del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori e della carta di circolazione per i motoveicoli) e revisionati nel 2005, entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione.
N.B.: In caso di ritiro della carta di circolazione di motoveicoli o quadricicli è obbligatorio effettuare la revisione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
Nel caso dei ciclomotori invece la circolare Prot. n. 300A/1/33017/105/2 del 23/04/2001 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) ha evidenziato che il "certificato di idoneità tecnica" (omologo della carta di circolazione per i ciclomotori) non può essere ritirato (sanzione accessoria per motoveicoli ed autoveicoli) in caso di circolazione del ciclomotore con revisione scaduta, che è perciò soggetto alla sola sanzione pecuniaria.
>> Dal 1° luglio 2003 sono iniziate anche la prova di velocità (solo per i ciclomotori) ed il controllo delle emissioni inquinanti ai motoveicoli e ciclomotori a due ruote; per effetto del D.M. 30/06/2003 queste prove sono state fin da subito prorogate di sei mesi per i motoveicoli e ciclomotori a tre e quattro ruote, poi in seguito al D.M. 30/07/2003 per problemi vari il Ministero dei Trasporti ha sospeso l'esecuzione di queste prove anche per motoveicoli e ciclomotori a due ruote.
A partire dal 1° gennaio 2004 quindi vengono effettuate regolarmente le prove di velocità (solo ciclomotori) e di emissione di scarico sui motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote.
 
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